Art. 4.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia per mezzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.
      2. Il Comitato, sentite le associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali in materia.
      3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni, che possono comportare anche la

 

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chiusura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.